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Ordinanza — n. 21799/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it contains inadmissible factual challenges to the lower court's finding of joint criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ramadan Salah inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Salah challenged the appellate court's confirmation of his joint criminal responsibility for robbery, arguing that a specific statement he made to the perpetrator should exclude his liability. The court rejected this because the appeal contained only factual criticisms, which are not reviewable at the cassation level, and noted that the lower courts had already properly established his full involvement in the crime.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; factual challenges or arguments already examined by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal joint criminal responsibility factual review inadmissible appeal robbery conviction contravvenzione bagatellare limiti della libertà d'espressione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN SALAH nato il 01/06/2002 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 dicembre 2021, nei confronti di Ramadan Salah, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla pacifica ricostruzione dei fatti emergesse il pieno coinvolgimento del prevenuto quale concorrente nella rapina, a nulla rilevando in termini di esclusione di responsabilità la frase da questi pronunciata verso l'autore materiale della condotta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente