Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding unjustified denial of leniency in credit card fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Pretolesi inadmissible, upholding the lower court's conviction for unjustified use of a credit card. The appellate court correctly rejected the claim for leniency under Article 62(4) of the Penal Code because the defendant's intended significant financial gain outweighed the minor property damage. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende for the frivolous nature of the arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 360 c.p.; The appeal is inadmissible when the alleged ground for leniency is manifestly unfounded because the defendant's intent to pursue significant financial gain constitutes a sufficient basis for denying the mitigating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETOLESI SERGIO nato a GENOVA il 31/10/1971 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 10 novembre 2021, nei confronti di Pretolesi Sergio, in relazione al reato di indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto,la corte di appello, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha correttamente escluso la speciale tenuità del danno patrimoniale sulla base del lucro che l'imputato intendeva perseguire, valutato di entità significativa, che costituisce elemento già di per sé sufficiente a fondare il diniego;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente