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Ordinanza — n. 21797/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic renewal request and waiver of abbreviated trial rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraud and financial intermediation. The appellant's request to renew trial proceedings was deemed generic, and his choice of the abbreviated trial procedure waived the right to challenge the inadmissibility of the medical condition. Furthermore, the court rejected the denial of mitigating circumstances because the appellant failed to account for technical evidence proving his role in credit intermediation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A request for renewal of trial proceedings is inadmissible if it lacks specific decisive elements, and a defendant's election of the abbreviated trial procedure precludes subsequent complaints regarding the inadmissibility of the medical condition required for that trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal renewal of trial abbreviated procedure financial intermediation fraud conviction mitigating circumstances procedural waiver truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ODORICO DANIELE nato a UDINE il 20/09/1968 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; /T\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in . data 09/02/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 02/12/2020, nei confronti di D'ODORICO DANIELE in relazione a vari reati di cui all art. 640 CP ed al reato di intermediazione finanziaria. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, se ne deve rilevare la genericità non essendo state messo in luce il carattere decisivo ai fini delle statuizioni adottate. Le questioni processuali di inutilizzabilità delle prove, di natura non patologica, sono superate dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, avendo anc,Ke optato per tale rito nonostante la decisione non ammissiva della condizione, circostanza della quale non può più dolersi.

Nel negare la responsabilità propria il ricorrente non tiene conto delle precisazioni effettuate dalla sentenza impugnata con il richiamo alle indagini tecniche rivelative della falsità delle polizze, corroborate dalla testimonianza Benedetti e dai documenti acquisiti, dimostrativi che egli aveva effettivamente svolto attività di intermediazione creditizia e non di mera segnalazione, così integrandosi le fattispecie di reato contestate. La motivazione è congrua anche con riferimento al diniego delle circostanza attenuanti generiche, a fronte di precedenti penali e di quella del risarcimento del danno in quanto non provato e comunque non integrale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d