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Ordinanza — n. 21796/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on money laundering charges as they lack admissibility and fail to challenge evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Cosenza Melissa and Leoniello Andrea inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the money laundering conviction by arguing for reclassification to lesser offenses, but the court found these arguments irrelevant to the appellate review. The court rejected the request because the appellants failed to substantiate their claims against the evidence already thoroughly examined by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must directly challenge the legal qualification of facts; requests to re-evaluate evidence without addressing the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction appeal inadmissibility evidence re-evaluation legal qualification challenge appellate review limits contravvenzione alla circolazione inquinamento automobilistico favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSENZA MELISSA nato a ROMA il 27/09/1988 LEONIELLO ANDREA nato a ROMA il 26/02/1975 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 maggio 2021, nei confronti di Cosenza Melissa e Leoniello Andrea, in relazione al reato di riciclaggio. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio, e al più ne invoca la derubricazione in ricettazione per il Leoniello e favoreggiamento personale per la Cosenza, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, rispetto a una questione già adeguatamente vagliata e disattesa dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali i ricorrenti omettono di confrontarsi (si veda pagina 1 della motivazione, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la colpevolezza dei prevenuti, quantomeno a titolo di concorso, nell'operazione tesa ad ostacolare la provenienza delittuosa dell'auto provento di furto, dal rinvenimento del Leoniello alla guida della stessa e dal fatto che la targa apposta appartenesse al veicolo intestato alla Cosenza, sicché quest'ultima non poteva non avere consapevolezza della condotta illecita, posto che i due imputati erano legati da rapporto di convivenza e la Cosenza aveva concorso nel reato per le ragioni dette /idonee ad escludere l'ipotesi del mero favoreggiamento);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid