Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21795/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Sharif Ahmed, challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 648 and 474 of the Penal Code but offered only generic criticisms without identifying specific factual elements. The court ruled that the appellate judgment already contained extensive reasoning on the grounds for liability, making the appellant's failure to point out precise grounds fatal to the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for complaint with reference to particular elements of the decision; generic criticisms without identifying specific points of the judgment render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specificity of grounds Article 581 c.p.p. generic criticism Criminal Procedure Code impugnazione della cancellazione esame di cassazione permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARIF AHMED nato il 28/10/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15 febbraio 2021, nei confronti di Sharif ANimed, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 1 e 2 ha ampiamente argomentato in ordine alle circostanze da cui desumere la responsabilità del pervenuto per entrambi i delitti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden