Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding recidivism and attempted receipt liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marino Giuseppe inadmissible due to a lack of specific grounds in the complaint. The appellant argued for reduced liability regarding recidivism and attempted receipt, but the court found his arguments generic and unrelated to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Marino was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds linking the contested decision to the arguments raised, otherwise it is inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIUSEPPE nato a PANNARANO il 02/11/1952 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE. APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/03/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 02/04/2021, nei confronti di MARINO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima deduzione, essa è fondato,su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo? gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte ha infatti spiegato che l'imputato era titolare della ditta di autodemolizione e non aveva annotato l'ingresso delle due auto di provenienza illecita, il cui valore intrinseco, rilevato dalla Corte sulla base di valutazioni in fatto non rivedibili in questa sedei ha portato correttamente alla esclusione dell'ipotesi lieve di ricettazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos