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Ordinanza — n. 21793/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Tuccillo inadmissible due to a violation of procedural rules. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for money laundering, arguing for specific mitigating circumstances and a lighter sentence. The court rejected these claims because the original judgment provided sufficient reasoning to refute the arguments without needing further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not allow the reviewing court to identify the specific points of contention for its examination.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural violation money laundering conviction sentencing mitigation denial ricorso per risarcimento danni allegazioni insufficientemente motivate ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO RAFFAELE nato a AFRAGOLA il 12/12/1976 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, in data 10 febbraio 2011, nei confronti di Tuccillo Raffaele, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare a pagina 3, da un lato ha evidenziato i plurimi elementi emersi dall'istruttoria, che corroboravano il coerente racconto reso dalla persona offesa, da cui desumere la colpevolezza del prevenuto per il reato contestato, peraltro in assenza di plausibile giustificazione resa circa il possesso degli assegni, e dall'altro escluso l'invocata attenuante in ragione dell'importo degli stessi, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo aumento per la continuazione interna, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha congruamente argomentato in ordine ad entrambi i profili contestati, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, quale elemento idoneo a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02), e giustificando il quantum di aumento per continuazione, peraltro fissato in misura di gran lunga inferiore al minimo edittale previsto per la ricettazione, sulla base della gravità del fatto in quanto idonea ad escludere anche l'ipotesi lieve del reato (su quest'ultimo aspetto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente