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Ordinanza — n. 21792/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions for lack of merit and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cocchiaro and Cecere inadmissible, ordering them to pay fines. The court found the appeal by Cecere regarding recidiva versus generic mitigating circumstances to be manifestly unfounded due to the appellate court's sound reasoning on sentencing adequacy. Additionally, Cocchiaro's first appeal was rejected because it was waived during the appeal phase, while his second appeal was dismissed as the mitigating circumstances had already been granted by the first judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appellant waived the right to contest specific issues in prior proceedings, leaving no room for judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifestly unfounded waiver of rights recidiva aggravating generic mitigating circumstances procedural defects Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cocchiaro, che lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod.
Art. 69 cod. pen.
270450); ritenuto, peraltro, che la natura della recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale) non consentiva un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli, a motivo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.;
art. 69 cod. pen
270450); ritenuto, peraltro, che la natura della recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale) non consentiva un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli, a motivo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.;
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cocchiaro, che lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale
(Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCCHIARO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 02/02/1981 CECERE STEFANO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/10/1982 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 novembre 2017, nei confronti di Cocchiaro Pasquale e Cecere Stefano, in relazione a due episodi di rapina in concorso, uno consumato e l'altro tentato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del Cecere, che contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, alla luce del significativo disvalore delle aggravanti e della recidiva (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); ritenuto, peraltro, che la natura della recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale) non consentiva un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli, a motivo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cocchiaro, che lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006); Osservato che la seconda doglianza dedotta dal Cocchiaro, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, essendo state le attenuanti in questione già concesse all'imputato dal primo giudice, che ha anche ritenuto congrua la pena, comunque inferiore alla media edittale, ciò che rende insindacabile la motivazione;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente