Cassation Court dismisses appeal against conviction for aggravated receipt of stolen goods due to lack of prescription. The court rejects arguments regarding minor value and prescription periods. The appeal is inadmissible because the lower court correctly applied recidiva rules. The decision upholds the conviction based on the value of the vehicle. The court finds the defense's arguments manifestly unfounded regarding the crime's nature. The ruling confirms the penalty adjustment based on recidiva. The appeal fails to meet the legal requirements for admissibility. The court orders the appellant to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated receipt of stolen goods. The appellant argued the crime was minor due to the vehicle's value and claimed the offense had expired due to prescription. The court rejected these claims, noting the value was sufficient to deny leniency and that recidiva extended the prescription period beyond the defense's assertions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma primo, cod. pen.; Art. 157, Art. 161 cod. pen.: The court holds that the value of the stolen vehicle negates the argument of minor offense, and recidiva extends the prescription period, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARISCIOTTI EMILIANO nato a ROMA il 18/02/1974 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 6 giugno 2013, nei confronti di Tarisciotti Emiliano, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen, riqualificandolo nell'ipotesi prevista al comma primo, e di conseguenza rideterminando la pena inflitta dal tribunale. Rilevato che il ricorrente ha depositato una memoria; Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato dall'avv. Ledda, che censura la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma primo, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha logicamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base del valore non lieve del veicolo ricettato, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente a fondare il diniego dell'attenuante;
Considerato che anche la doglianza presentata dall'avv. Bordoni, che invoca l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il reato non risulta ancora prescritto, alla luce del doppio aumento nella misura pari a due terzi del termine di prescrizione, il primo ai fini del computo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., il secondo di quello massimo ex art. 161 cod. pen. per effetto della più grave recidiva contestata e applicata dai giudici di merito, con superamento delle argomentazione contenute nella memoria;
Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione, nel IVO complesso, deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid