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Ordinanza — n. 21788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are not reviewable in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation involved factual assessments already thoroughly examined by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for money laundering, arguing violations of law and defects in reasoning regarding his criminal responsibility. The court ruled that such factual censure is non-reviewable in cassation, as the lower court had correctly established the defendant's availability of the box containing the stolen vehicle and inconsistencies in his narrative.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge factual findings or evidentiary assessments made by the Court of Appeal, as these are reserved for the ordinary jurisdiction and not subject to review in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal factual review money laundering non-reviewable facts ordinary jurisdiction ricettazione esclusione del testimone ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA RICCARDO nato a ANDRIA il 17/11/1975 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 2 ottobre 2014, nei confronti di Sgaramella Riccardo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente sviluppato argomenti idonei a fondare la colpevolezza del prevenuto, nella cui disponibilità risultava il box ove erano state rinvenute l'auto e le altre componenti oggetto di riciclaggio, e sottolineando le incongruenze riscontrate nel suo racconto, oltre che in quello confessorio del teste Rutigliano);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden