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Ordinanza — n. 21785/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the generic sentencing complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding sentencing was too generic. The appellant failed to specify the factual elements underlying his objections, violating the requirement of specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory power over the lower court's decision without the necessary details provided by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the complaint; a generic objection without identified elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds sentencing complaint factual elements requirement Article 581 c.p.p. attenuazione della pena aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SALVATORE nato a PALERMO il 04/05/2000 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 16 giugno 2021, nei confronti di Di Stefano Salvatore, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente argomentato in ordine al profilo sanzionatorio oggetto di censura, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden