Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21784/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing treatment but failed to specify the exact grounds or cite the relevant elements of the decision. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to indicate the elements supporting the complaints, thereby preventing the court from identifying the issues raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific grounds failure to cite elements supervisory power procedural requirements aggravamento della pena perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBAMONTE GIOACCHINO nato a PALERMO il 31/01/2000 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 22 giugno 2021, nei confronti di Albamonte Gioacchino, in relazione al reato di tentata rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 3 e 4 ha ampiamente argomentato in ordine a tutti i profili in punto pena oggetto di censura, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside