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Ordinanza — n. 21783/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted robbery and assault due to merit-based grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Paddeu Michela and Meloni Massimiliano Daniele inadmissible. The appellants argued for a violation of law and procedural defects regarding the classification of the crime as consummated robbery, but the court noted these were merit-based grievances already fully examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of a legality review, leading to the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals containing only merit-based grievances or factual censure already decided by the lower court are inadmissible in a legality proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals merit-based grievances legality review consummated robbery attempted robbery Court of Cassation court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADDEU MICHELA nato a SASSARI il 10/12/1982 MELONI MASSIMILIANO DANIELE nato a SASSARI il 15/10/1970 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 25 marzo 2016, nei confronti di Meloni Massimiliano Daniele, in relazione al reato di rapina impropria e lesioni personali e di Paddeu Michela, in relazione alla sola rapina impropria in concorso anomalo col Meloni, riqualificando il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. nella forma consumata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse della Paddeu, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della motivazione ha difatti ricostruito la vicenda, evidenziando le ragioni per le quali l'episodio contestato dovesse essere ricondotto nell'alveo della rapina impropria consumata, sconfessando le deduzioni a sostegno dell'invocata derubricazione in tentato furto, riproposte in questa sede;

Considerato che la prima doglianza contenuta nel ricorso proposto nell'interesse del Meloni, che lamenta anch'essa un'erronea qualificazione in termini di rapina impropria consumata del fatto di cui al capo A dell'imputazione, oltre che del tutto generica, presenta censure di merito, estranee al sindacato di legittimità, riproduttive di questioni congruamente affrontate dal secondo giudice a pagina 2, come appena osservato; Rilevato che la generica censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nei confronti del Meloni è manifestamente infondata, in quanto la valutazione circa la non speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, effettuata a pagina 3 dalla corte di appello, è priva dei lamentati vizi, essendo invece espressione di un potere discrezionale correttamente esercitato;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore DEPOSTACANCE FRIA Il Presidente