Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the defendant's criminal liability. The appellant failed to address the appellate court's detailed reasoning concerning his role in aiding mafia organizations through intercepted communications and admissions. Consequently, the court ruled that the generic arguments repeated prior findings without new specificities, violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to correlate the arguments with the specific reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEVATO MASSIMILIANO nato a UMBRIATICO il 18/09/1967 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 21/03/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 29/06/2021, nei confronti di ALLEVATO MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110,x/1416-bis e 326 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con tutta la motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in luce come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le stesse ammissioni dell'interessato e la ricostruzione dei contatti intercettati con esponenti della criminalità organizzata (in particolare Devona Rocco, soggetto con il quale si era anche incontrato), emergesse la sua opera di ausilio alle cosche mafiose attraverso il disvelamento di notizie a loro utili in relazione alle indagini in corso dei quali aveva conoscenza in relazione alle funzioni esercitate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos