Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Carrozza's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant alleged violations regarding his criminal responsibility, the court found the appeal lacked the necessary factual elements to identify the specific grounds of his complaints against the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Carrozza was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the grievances; without them, the cassation court cannot exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA GIOVANNI nato a MESSINA il 12/06/1997 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 29/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 16/06/2020, nei confronti di CARROZZA GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Peraltro, nel caso in esame, la Corte ha ben motivato la differenza della posizione processuale del ricorrente rispetto a quella del coimputato separatamente giudicato Saraceno, rilevando che a carico di quest'ultimo non vi era la prova del concorso nella ricettazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de