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Ordinanza — n. 21778/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding victim credibility in criminal conviction for theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued against the victim's credibility, but the court found his generic objections ignored corroborating evidence like WhatsApp messages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 192 c.p.p.: The court holds that victim statements can independently establish criminal liability if their subjective credibility and the intrinsic reliability of their narrative are rigorously verified, without applying the specific protections for witnesses under Art. 192, paragraph 3.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability victim credibility corroborating evidence inadmissible appeal theft conviction WhatsApp messages subjective credibility dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.
Art. 192 c.p.p.
il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 641 cod. pen
640 CP che il primo giudice aveva riqualificato ai sensi dell'art. 641 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANI MASSIMILIANO nato a ASCOLI PICENO il 17/05/1967 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 05/04/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 02/07/2019, nei confronti di CATANI MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP che il primo giudice aveva riqualificato ai sensi dell'art. 641 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso in esame, contestando la credibilità della vittima con argomenti generici, il ricorrente non tiene conto neanche delle conferme estrinseche al racconto indicate nella sentenza impugnata e costituti dai messaggi WhatsApp ritrovati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci