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Ordinanza — n. 21776/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding theft evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gramazio Michele inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued the trial court's reasoning was illogical regarding the proof of the stolen bag's removal, but the court found this complaint unfounded. The appellate court noted that the defense's grievances were partial and ignored the trial judge's clear reliance on the victim's consistent account and the linear evidence of the bag's presence and subsequent theft.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the complaint regarding the motivation is manifestly unfounded because the defendant's grievances are partial and do not confront all arguments advanced by the second judge, who has clearly established the facts based on reliable evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint robbery conviction upheld partial defense grievances evidence of theft sufficiency commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAZIO MICHELE nato a FOGGIA il 08/02/1982 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 14 giugno 2019, nei confronti di Gramazio Michele, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esistenza della prova di effettiva sottrazione del bene oggetto della rapina, è manifestamente infondato, in quanto le doglianze difensive risultano parziali e non si confrontano con tutte le argomentazioni addotte dal secondo giudice, che nella parte motiva che segue quella censurata (segnatamente, gli ultimi due periodi di pagina 5 e la pagina 6) ha chiaramente sancito come, sulla base del lineare, e dunque attendibile, racconto della persona offesa, fosse pacifica la presenza della borsetta oggetto di apprensione sul sedile dell'auto e la sottrazione della stessa da parte del prevenuto e del suo correo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente