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Sentenza — n. 21775/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21775/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADOAN STEFANO nato a CARPI il 22/01/1963 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di truffa contestato al ricorrente Padoan Stefano, corredata dall'accettazione di quest'ultimo, che risulta essere stato condannato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 22 novembre 2021. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21775/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale adeguamento della pena adempimento dei presupposti legali posizione della vittima condanna al pagamento pecuniario motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADOAN STEFANO nato a CARPI il 22/01/1963 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato di truffa contestato al ricorrente Padoan Stefano, corredata dall'accettazione di quest'ultimo, che risulta essere stato condannato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 22 novembre 2021. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis C vVYY DEPOSITATA " CANCEUE.RIA 22 A 2023