Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to reconstruct facts outside the scope of admissibility review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zilioli Maikol inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for the crime of receiving stolen goods, arguing for an alternative factual reconstruction. The court rejected this because the appeal sought to prefigure facts outside the scope of admissibility review, relying on arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 1, c.p.p.: An appeal must be limited to reviewing the legal application of facts found; attempts to reconstruct facts or propose alternative factual scenarios constitute inadmissible arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZILIOLI MAIKOL nato a MESSINA il 20/09/1995 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 18 febbraio 2020, nei confronti di Zilioli Maikol, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riconoscendo la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., e rideterminando di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del motoveicolo provento di furto, a nulla rilevando che questo sia stato solo successivamente denunciato, sottolineando altresì come il dolo di ricettazione emergesse dalle condizioni della res (copertura assicurativa scaduta e targa non più in uso), nonché dall'assenza di riscontri alla tesi difensiva, risultata indimostrata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am