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Ordinanza — n. 21772/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for obstructing justice, citing lack of merit and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for obstructing justice. The appellant argued for reduced penalties based on the minor nature of the offense and the timeliness of the complaint, but the appellate court had already rejected these defenses. The supreme court found the appeal's arguments manifestly unfounded and repetitive of issues already correctly addressed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible when its grounds are manifestly unfounded and merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility obstructing justice conviction manifestly unfounded arguments repetitive procedural issues Cassa delle ammende truffa all'assicurazione indennità assicurativa domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2021, nei confronti di Russo Eduardo, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2021, nei confronti di Russo Eduardo, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EDUARDO nato a NAPOLI il 18/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2021, nei confronti di Russo Eduardo, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Letta la memoria del parte civile, non corredata da richiesta di liquidazione delle spese processuali; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla tardività della querela, nonché al diniego delle generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in motivazione ha difatti evidenziato le ragioni per disattendere le alternative ricostruzioni difensive sulla sussistenza del reato e sulla tempestività della querela sporta dalla società assicurativa, entrambe riproposte in questa sede, e confermare la decisione impugnata anche sotto il profilo sanzionatorio, essendo la gravità della condotta e del danno cagionato di ostacolo ad un'ulteriore riduzione di pena mediante il riconoscimento delle generiche, e, a fortiori, all'integrazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che presuppone proprio un'offesa di particolare tenuità (cfr. fgg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid