Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for illegal occupation, citing lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Vanessa Chiaramonte Calogera and Manuel Selinovic inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their conviction for crimes under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code regarding illegal occupation. The court ruled that the appeals sought a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower courts and failed to address the legal reasoning that the persistence of the occupation negated the defense of necessity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633, 639-bis cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Appeals challenging criminal convictions for illegal occupation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence already assessed or fail to substantiate new grounds for excluding the subjective element or the defense of necessity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIARAMONTE CALOGERA VANESSA nato a PALERMO 11 15/11/1990 SELINOVIC MANUEL nato a OLBIA il 26/03/1990 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 10 dicembre 2019, nei confronti di Chiaramonte Calogera Vanessa e Seliffiovic Manuel, in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, con specifico riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti logicamente sottolineato come l'integrazione del reato, anche sotto il profilo soggettivo, dovesse desumersi dalla modalità e persistenza dell'abusiva occupazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., si limita a riproporre doglianze inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, avverso la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi (si veda, in particolare, pagina 2, in cui il secondo giudice ha sottolineato come già solo il protrarsi dell'illecita invasione escludesse in radice la possibilità di invocare lo stato di necessità, che invece presuppone l'esistenza di un pericolo attuale, e dunque temporalmente limitato);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres