Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a plea-bargain sentence by arguing violations of law regarding sentencing increases based on external continuations, citing facts from a prior Messina judgment. The court ruled that these arguments were eccentric and did not fall within the specific, exhaustive list of admissible grounds for cassation established by Article 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The grounds for a cassation appeal against a plea-bargain sentence must strictly adhere to the specific vices of law expressly listed in Article 448, comma 2-bis; arguments falling outside this exhaustive enumeration are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSA SALVATORE nato a GIARRE il 18/06/1989 avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAcl-ato-a-v‘v-fse-a-i4eistafti*- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giusa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge diverse da quelle espressamente e tassativamente considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nel delimitare le ipotesi di vizio legittimante il ricorso di legittimità in caso di sentenza resa ai sensi dell'art 444 e ss cod. proc. pen, ipotesi che non ricomprendono i rilievi critici addotti con l'odierna impugnazione - diretti a contrastare la motivazione adottata a sostegno dell'aumento per la continuazione esterna riconosciuta, in linea con il relativo concordato, con i fatti di cui alla sentenza resa sempre ai danni del prevenuto dal Tribunale di Messina in data 17 marzo 2021-, all'evidenza eccentrici rispetto ai limiti rassegnati dalla citata previsione normativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 gennaio 2