Italian Court dismisses appeal as arguments were already fully examined and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested arguments had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant raised new claims regarding the illegality of drug possession and the denial of mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that these issues were not suitable for re-examination, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds raised were already fully examined and rejected by the court of first instance, rendering them unsuitable for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENI NATALE nato a MESSINA il 20/10/1977 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Freni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - in esito ad un puntuale scrutinio delle istanze difensive con indicazioni fattuali lette in modo lineare e coerente alle emergenze acquisite nonchè con argomenti giuridici corretti- dal giudice di merito sia in relazione alle ragioni illecite della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto ( si veda il punto 2 della sentenza gravata), sia in ordine alle motivazioni spese nel denegare il riconoscimento delle attenuanti atipiche ( stigmatizzando la genericità del rilievo in appello, replicata in questa sede, per l'omessa di indicazione di elementi di segno positivo non valorizzati al fine); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.