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Ordinanza — n. 21765/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sergio Morreale inadmissible. The court determined that the arguments raised by the appellant had already been thoroughly examined and rejected with logical and legal reasoning by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the lower court's findings regarding the drug trafficking intent and sentencing were upheld as correct and well-motivated.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the contested arguments were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct and logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal double jeopardy principle drug trafficking intent sentencing review Corte di Cassazione mantenimento della carcerazione preventiva traffico aggravato di stupefacenti capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE SERGIO nato a PALERMO il 26/10/1978 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Morreale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti logici e giuridici dal giudice di merito che devono ritenersi corretti, puntuali e frutto di una coerente e logica lettura delle emergenze probatorie sia in relazione alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta (alla quale la difesa nuovamente contrappone una valutazione alternativa della situazione in fatto), sia con riguardo alla misura delle pena irrogata e al mancato riconoscimento delle generiche atteso che anche su tali temi appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.