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Ordinanza — n. 21763/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded age knowledge argument and correct first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Cardella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the lower courts had already correctly established the minor's age and recidivism. Consequently, the appeal was rejected without further examination of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the first ground is manifestly unfounded due to the lower courts' correct and sufficient reasoning on established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded age of minor recidivism established procedural costs recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile prova della minore età

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLA MAURIZIO nato a PALERMO il 21/09/1987 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Cardella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo proposto è manifestamente infondato alla luce della puntuali considerazioni logico giuridiche già spese sul tema della conoscibilità dell'età del minore concorrente dalla sentenza di primo grado ( si veda pagina 7), ribadite da quella di appello mentre sulle generiche denegate e sulla recidiva riconosciuta la sentenza impugnata appare sorretta da una motivazione corretta sul piano giuridico, sufficiente e non illogica oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.