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Ordinanza — n. 21762/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation without specific comparison to the contested act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Girolamo Rao inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rao argued the lower court's sentencing lacked sufficient motivation, but the court found his complaint generic and failed to provide a specific comparison with the contested act. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure because the argument did not effectively challenge the decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely alleges a generic lack of motivation without conducting an effective, specific comparison between the alleged defect and the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of motivation specific comparison required Article 616 criminal procedure sentencing justification motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO GIROLAMO nato a PALERMO il 23/06/1997 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Girolamo Rao avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente un difetto di motivazione destinato ad inficiare la sentenza impugnata ma il tutto tramite senza alcun effettivo confronto con l'atto impugnato, anche in relazione alla misura della pena irrogata (unico tema esplicitato nell'impugnazione), che peraltro la decisione gravata giustifica con sufficiente e non illogica argomentazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.