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Ordinanza — n. 21761/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already examined and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ferdinando Billittieri inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability, recidivism, and sentencing measures. The court ruled that the arguments raised were identical to those previously thoroughly examined and rejected in the lower proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds of criticism have already been adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in prior proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments already examined grounds Corte di Cassazione procedural economy principle motivi di cassazione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLITTERI FERDINANDO nato a PALERMO il 24/07/1991 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Billittieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivare, sostento da corretti argomenti giuridici, puntuale e immune a incongruenze logiche nel valutare le mergenze in fatto acquisite in relazione al giudizio di responsabilità, alla applicazione della recidiva, al negato riconoscimento delel generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.