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Ordinanza — n. 21760/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as lower court correctly applied recidivism and generic aggravating circumstances laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rosario Pagano and Veronica Giordano inadmissible. The defense argued against the finding of recidivism and the application of generic aggravating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed legally sound and immune to censure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism and generic aggravating circumstances is legally correct, logically structured, and free from grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility recidivism legal assessment generic aggravating circumstances Court of Cassazione review procedural costs and fines recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO ROSARIO nato a PALERMO il 11/01/1986 GIORDANO VERONICA nato a PALERMO il 23/06/1986 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Veronica Giordano e Rosario Pagano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello della difesa di Veronica Giordano contesta la recidiva e il mancato riconoscimento delle generiche quando per contro la sentenza impugnata risulta, su tali temi, argomentata in modo corretto sul piano giuridico ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 5 in ordine alla maggiore riprovevolezza da ascrivere al fatto a giudizio alla luce del precedente evocato perché sintomo di una accresciuta pericolosità del prevenuto) oltre che puntuale e logico (cosi da rendere la relativa valutazione immune a censure prospettabili in questa sede: si veda, sulle generiche, le assorbenti considerazioni svolte alla pag 5, penultimo capoverso) mentre quello della difesa di Rosario Pagano, con il quale si contrasta la motivazione spesa in relazione all'aumento per la continuazione, appare immediatamente smentito dal portato della motivazione spesa sul tema dalle due decisioni di merito; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2