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Ordinanza — n. 21759/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive issues already resolved by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Calogero Maggiore inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected arguments regarding the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code and generic sentencing considerations. The Supreme Court upheld this decision because the contested legal points were repetitive and had been adequately addressed with correct reasoning by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it raises issues of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive issues doctrine Article 131 bis Penal Code seriality of offenses Cassazione procedural rules reiterazione di reati penali riesame della rendita AI scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE CALOGERO nato a MENFI il 29/11/1991 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Maggiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla non applicabilità sia dell'art 131 bis cp ( fecando puntuale riferimento alla presenza di una serialità ostativa offerta da precdenti per più reati, anche specifici, della stessa indole di quello a giudizio), sia delle generiche, negate sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione e in esito ad un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.