Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already fully examined and rejected by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Layouni Iskandar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding illegal detention, arguing for specific mitigating circumstances and non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they were already thoroughly analyzed and dismissed by the appellate judge with sound legal reasoning, rendering further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment has already been fully examined and the arguments raised are repetitive and lack novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAYOUNI ISKANDAR nato 11 10/01/1996 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - /- letto il ricorso proposto nell'interesse di Layouni Iskandar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito diretti a rilevarne la infondatezza con riguardo alle considerazioni logiche poste a sostegno della responsabilità ascritta al ricorrente per la detenzione illecita riscontrata, nonchè in relazione alla mancata applicazione sia dell' attenuante di cui al n. 4 dell'ad 62, sia di quelle atipiche, sia infine della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, tutte conclusioni rese all'esito di un percorso motivazionale immune da incongruenze rilevabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.