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Ordinanza — n. 21754/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating already decided procedural issues without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated procedural objections regarding denied investigative renewal that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Dan Mihai Zavate, challenged the appellate court's decision without addressing the specific legal reasoning provided in the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it repeats arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds or engaging with the existing reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments procedural renewal investigative phase court of cassation procedural costs judicial reasoning esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVATE DAN MINAI nato il 13/08/1986 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dan Mihai Zavate avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza confrontarsi con le motivazioni spese sul punto in sentenza, replica profili di censuri, relativo alla denegata rinnovazione istruttoria, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile, la cui memoria non ha contribuito alla definizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.