Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and already reviewed issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found that arguments regarding alleged responsibility for evasion were already adequately examined and rejected by the lower court with factual references, while claims about benefits under Article 597, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code were deemed too generic for lack of specific justification. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new substantive grounds or address previously decided points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 597, comma 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the court of first instance or if it raises generic objections without specifying the aspects omitted by the lower court that could justify a different solution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVA ANIELLO nato a PALMA CAMPANIA il 23/08/1960 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; P letto il ricorso proposto nell'interesse di Aniello Silva avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, quanto alla ritenuta responsabilità per la contestata evasione, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari riferimenti fattuali e con e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre,in relazione alla mancata concessione dei benefici ex art 597 comma 5 cpp„è del tutto generico perché non precisa su quali aspetti, pretermessi dalla Corte del merito, poteva giustificarsi una soluzione diversa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.