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Ordinanza — n. 21750/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds despite sufficient and logical reasoning in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Ramaglia inadmissible. Ramaglia challenged the Second Instance Court's judgment on generic grounds, arguing against the specific reasoning provided. The court rejected this because the lower court's decision was supported by sufficient and non-illogical motivation and a proper examination of the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on generic grounds is inadmissible when the challenged judgment is supported by sufficient, non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's submissions.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible criminal appeal sufficient motivation non illogical reasoning examination of defenses Cassazione ordinanza spese processuali lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAGLIA ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/1996 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ramaglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio speso sulle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.