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Ordinanza — n. 21749/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded civilistic arguments and prescription of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it relied on manifestly unfounded criticisms. The appellant confused the civil liability of the victim with the criminal conduct's impact on their subjective rights, while also failing to explain why the first-instance court's factual finding of the defendant's behavior should be disregarded after the crime had expired due to prescription. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it rests on manifestly unfounded criticisms, particularly when the appellant conflates civil liability with criminal conduct or fails to justify why a factual finding by the first-instance court should be disregarded after the crime has been extinguished by prescription.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded civilistic reading prescription of crime procedural costs Cassation court subjective rights azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO CIRO nato a NAPOLI il 29/10/1960 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Torino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate e,in particolare,perchè per un verso contesta la legittimazione della persona offesa costituitasi parte civile confondendo il piano inerente alla presunta fondatezza nel merito della pretesa civilistica che nel caso ha costituito il presupposto fondante della condotta penale contestata al prevenuto, con quello correlato alla lesione della posizione soggettiva del soggetto che, quale controparte del relativo contenzioso civilistico, ha subito l'arbitraria condotta anticipatoria p (-ealizzativa del diritto assertivamente vantato) posta in essere dal ricorrente e, per altro verso, perché, intervenuta, dopo la sentenza di condanna di primo grado, l'estinzione del reato per prescrizione, non precisa per quali ragioni la lettura in senso esclusivamente civilistico della condotta in fatto realizzata dal ricorrente, accertata in fatto dal giudice di primo grado, nel caso dovrebbe portare ad escluderne la responsabilità funzionale al risarcimento dei danni da liquidare innanzi al competente giudice civile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 20