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Ordinanza — n. 21748/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds despite sufficient reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Vallozzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant challenged the lower court's decision on generic grounds, the court found the first-instance judgment was sufficiently reasoned and adequately addressed the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, affirming the finality of the lower court's motivated ruling.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that fail to specifically contest the sufficiency of the lower court's reasoning or the adequacy of the examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sufficient reasoning Article 616 c.p.p. Criminal Procedure Code defense arguments procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLOZZI DIEGO nato a POZZUOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Vallozzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio speso sulle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.