Criminal appeal dismissed as inadmissible because lower court already thoroughly evaluated the specific applicability of the 131-bis provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghonim Haytham Eissa Ghanem Gad inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the specific arguments regarding the applicability of Article 131-bis of the Penal Code, finding the facts insufficient for conviction. Consequently, the Court ruled that these issues were fully resolved below and could not be re-evaluated in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court has already adequately examined and rejected the specific arguments regarding the applicability of the contested provision to the case facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHONIM HAYTHAM EISSA GHANEM GAD CUI 055QPLH nato il 05/07/1999 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di GHONIM Haytem Eissa Ghanem Gad avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla applicabilità ala specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp - già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte del merito con argomentazioni puntuali e logiche nell'escludere la particolare tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta e della quantità e qualità della sostanza ceduta ( si vedano le assorbenti considerazioni spese dal primo al terzo capoverso di pagina 3) così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.