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Ordinanza — n. 21746/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Ardimento inadmissible. The appellant challenged the sanction imposed despite the lower court's decision being well-motivated and having adequately examined his defensive arguments. The court rejected the appeal because the grounds raised were entirely generic and failed to specify the actual errors in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to specify the actual errors in the judgment or contest the reasoning with specific factual arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal procedure lack of specificity sanction treatment Cassazione ordinanza defensive arguments caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIMENTO CIRO nato a NAPOLI il 01/11/1970 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro ARDIMENTO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini del tutto generici contesta il trattamento sanzionatorio irrogato malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.