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Ordinanza — n. 21745/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because defense arguments were already fully examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Volpe inadmissible. The defense argued for a specific legal qualification of facts, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points with precise reasoning. The higher court ruled that these arguments were merely repetitions without new elements, thus failing to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested arguments were already fully examined and dismissed by the court of first instance with reasoned decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments exhaustion of remedies cassation review legal qualification of facts imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/11/1968 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Volpe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'ad 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa, coerentemente esclusa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.