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Ordinanza — n. 21743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and repetition of already examined arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints and repeated arguments previously rejected by the lower court. The appellant, Mario Colarusso, challenged a second-instance judgment regarding the applicability of Article 384 of the Penal Code, but the court found his legal reasoning insufficient to overturn the manifestly unfounded claims. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 384 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only mere factual complaints or repeats arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints repetition of arguments Article 616 c.p.p. Article 384 c.p. casi di esclusione attenuazione della pena peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 384 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLARUSSO MAURO nato a TORRE LE NOCELLE il 28/06/1974 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Colarusso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a rassegnare mere doglianze in punto di fatto, riproduce in ogni caso profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito diretti a disvelare la manifesta infondatezza dei relativi rilievi (in particolare, in punto di diritto, si veda il punto 2 della motivazione in relazione alla non applicabilità dell'ad 384 cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.