Italian court dismisses appeal as inadmissible due to irrelevant arguments and failure to address prior court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Igene Odion inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The defense argued for specific factual qualifications regarding the crime, but the court noted these issues were already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Furthermore, two of the appeal's grounds were rejected as unfounded and unrelated to the original appeal's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they raise issues already decided by the lower court or if the grounds are manifestly unfounded and extraneous to the original appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGENE ODION nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Igene Odion avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure - legate alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'alt 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa e , per altro verso, perché propone motivi (il secondo e il terzo) non solo manifestamente infondati in relazione alla misura e alla giustificazione resa con riferimento ai singoli aumenti apportati per la continuazione, apprezzati in coerenza con le emergenze acquisite e argomentanti in modo puntuale e logico, ma anche estranei al devoluto offerto dal gravame di merito ( il terzo motivo pone alla Corte temi in fatto non prospettati con l'appello che genericamente contestava l'aumento per la continuazione ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 20