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Ordinanza — n. 21741/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court's drug trafficking evaluation was legally sound and not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bah Yahya inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence regarding drug trafficking and the specific characterization of the crime. The Supreme Court ruled that these issues were already thoroughly examined and correctly dismissed by the appellate court, making further review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the lower court has already adequately addressed and rejected the appellant's arguments regarding evidence evaluation and crime characterization without error.

Parole chiave

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drug trafficking conviction appeal inadmissibility evidence evaluation criminal procedure code Cassazione Roma detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH YAHYA (CUI 04XIXLK) nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bah Yahia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla corretta valutazione delle acquisizioni probatorie e alla puntuale configurazione dell'ipotesi di reato contestata- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni coerenti alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito tanto da rendere la ritenuta finaLizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal prevenuto non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.