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Ordinanza — n. 21737/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic new arguments and lack of specific confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for new grounds regarding recidivism and sentencing balance, but the court found these arguments generic and failing to specifically confront the detailed reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the new contentions were extraneous to the timely contested points and had already been adequately evaluated and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new contentions are generic and do not specifically confront the reasoning of the lower court, or if they relate to issues already adequately evaluated and rejected.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic new arguments recidivism assessment sentencing balance review specific confrontation requirement procedural costs award Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO MARIA AURORA nato a SAN SEVERO il 23/10/1983 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Aurora Cristino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto alla ritenuta recidiva, il ricorso non si confronta con specificità con le corrette argomentazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere inammissibile la censura spesa con i motivi nuovi in sede di appello, perchè generica e comunque estranea ai capi e punti contestati con i motivi tempestivi mentre in relazione al bilanciamento tra circostanze replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione puntuale, lineare e fondata su corrette valutazioni giuridiche dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.