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Ordinanza — n. 21736/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as criminal penalty justification lacks logical flaws requiring review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Singhatem Musa inadmissible regarding the criminal penalty imposed by the Court of Appeal of Genoa. The court found the lower judgment sufficiently motivated and logically sound in its assessment of the defendant's arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal challenging the justification for a criminal penalty is inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defendant's defenses.

Parole chiave

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criminal penalty justification inadmissible appeal sufficient motivation non-illogical reasoning Article 616 Code of Criminal Procedure procedural costs Cassazione Roma pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGHATEM MUSA nato il 24/12/1994 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Singhatem Musa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la decisione sotto il versante delle valutazioni rese nel giustificare la determinazione del trattamento punitivo quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato ché all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.