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Ordinanza — n. 21735/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reproductive of already decided issues with no new factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21735/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Raffaele D'Ambra, failed to provide new factual references or correct legal arguments to challenge the judgment on the merits. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to warrant further review and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already decided by the lower court without presenting new facts or corrected legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive appeal merit judgment review procedural exhaustion costs of appeal minaccia non comprovata prognosi di pericolosità prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA RAFFAELE nato a AFRAGOLA il 21/11/1973 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele D'Ambra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali riferimenti fattuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mettendo in luce sia la più accentuata pericolosità ascritta al prevenuto valutando il fatto in ragione del recente precedente puntualmente richiamato, sia con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, valutazione di merito resa all'esito di un percorso argomentativo che rende la stessa non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.