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Ordinanza — n. 21734/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive criminal law issues were already properly reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Nino Panarelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense raised arguments regarding the existence of the alleged crime and the correct legal qualification of facts, claiming these required re-evaluation under specific regional statutes. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined and dismissed them with precise legal reasoning based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the substantive existence of a crime or the correct legal qualification of facts are inadmissible if the lower court has already adequately examined and dismissed such arguments with precise legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substantive criminal law review legal qualification of facts re-examination of evidence procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLI NINO nato a MINERVINO MURGE il 03/07/1972 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; . 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nino Panarelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla sussistenza in se dell'ipotesi di reato contestata all'imputato nonché alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'art 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle risultanze probatorie, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito ( si veda sul primo tema quanto indicato alla pagina 5, dal penultimo capoverso), anche alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa, nel caso coerentemente esclusa ( si vedano le valutàzioni spese alla pagina 6, dal penultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a nde. Così deciso il 20 gennaio 2023.