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Ordinanza — n. 21733/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the court already adequately examined the specific arguments regarding conduct and injury voluntariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Bouhali Abdelmajid inadmissible. The appellant challenged the lower court's decision regarding his conduct and the voluntariness of injuries, but the court found these specific arguments had already been thoroughly evaluated and rejected in the prior judgment. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the arguments raised were already adequately examined and dismissed with specific legal and factual reasoning in the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repeated arguments dismissal procedural economy principle court of cassazione procedural costs award rifiuto del servizio militare inesigibile malgrado lesioni salute difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI ABDELMAJID nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; T letto il ricorso proposto nell'interesse di El Bouhali Abdelmajid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla inidoneità della condotta oppositiva e alla volontarietà delle lesioni di cui al capo b) già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni giuridiche e fattuali puntuali e logiche, coerenti rispetto alle emergenze offerte dalle risultanze probatorie; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.