Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints incompatible with legality review and re-litigation of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Parasole Orfeo Rosario inadmissible. The appellant raised factual grievances incompatible with a legality review and re-litigated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court regarding criminal liability and the application of Article 131 bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal errors; factual complaints incompatible with legality review or re-litigation of already decided issues render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARASOLE ORFEO ROSARIO nato a CATANIA il 01/02/1971 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Parasole Orfeo Rosario avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a rassegnare doglianze in punto di fatto non compatibili con l'impugnazione di legittimità, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità del reato ascritto all'imputato ( pagine 2 e 3, sino al primo capoverso), sia in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis (esclusa facendo leva, in termini logici estranei ad incongruenze, sulla ritenuta intensità del dolo così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023