Criminal appeal dismissed as inadmissible due to already examined and rejected arguments on violence and drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Morello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to properly assess the nature of the conduct as mere passive resistance rather than violent opposition and did not adequately address the finalization of the seized substance to drug trafficking. The court rejected these claims, noting that the first-instance judge had already thoroughly examined and dismissed these specific legal and factual arguments with correct reasoning. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested arguments regarding the nature of the conduct and the purpose of seized goods have already been fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal and factual reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO PAOLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/03/1994 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; V'4 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Morello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, relativi alla violenza oppositiva con riguardo al capo a ( secondo la difesa al più la condotta sarebbe stata da considerare in termini di mera resistenza passiva) e alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta di cui al capo c già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito (si vedano sul primo tema I condierazioni spese alle pagine 7, 8 e sul secondo quelle di cui alla pagina 9, primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.