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Ordinanza — n. 21727/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already examined and rejected arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's sentencing determination, but the court found these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and failed to meet the admissibility requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or sufficient motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing review procedural economy Code of Criminal Procedure sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECILIOT PATRICK nato a TRIESTE il 31/12/1991 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrick Ceciliot avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con riguardo alla determinazione del trattamento punitivo, di contro sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.