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Ordinanza — n. 21725/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific and unfounded claims regarding lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bendaher Anas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding his liability for two charges. The court rejected this claim, noting the judgment contained a linear argumentation and a thorough review of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds are specific and unfounded, particularly when the contested judgment is demonstrably reasoned and adequately examines the acquired procedural data.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning claim specific and unfounded grounds judicial reasoning adequacy court costs and fine motivi di cassazione altri capi d'accusa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDAHER ANAS nato il 27/11/1990 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bendaher Anas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono aspecifici e comunque manifestamente infondati in quanto afferenti ad asseriti difetto della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per entrambe le imputazioni mosse al ricorrente che la lettura del provvedimento impugnato smentisce immediatamente perché connotata da un argomentare lineare sui relativi temi di giudizio oltre che da una esauriente e coerente disamina dei dati processuali acquisiti, nonché da una puntuale valutazione in relazione alle generiche negate, anche nella presente sede rivendicate senza indicare le ragioni utili ad un giudizio di segno diverso pretermesse dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.